Per la prima volta in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari si dettano regole che riguardano le relazioni commerciali tra i vari operatori economici della filiera.
È vietato:
– imporre condizioni ingiustamente gravose, retroattive, non contrattualmente previste;
– discriminare a fronte di prestazioni equivalenti;
– subordinare i contratti a circostanze estranee agli stessi e alle prassi commerciali;
– conseguire indebite prestazioni unilaterali.
– adottare altre condotte commerciali sleali
L’organo di vigilanza per il rispetto di quanto sopra è l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), che può intervenire d’ufficio su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
Link alla nuova versione dell’art. 62 del D.L. approvata al Senato