Statuto

Centromarca - associazione italiana dell'industria di marca


INDICE

ARTICOLO 1 – Istituzione dell’Associazione – Visione e Missione
ARTICOLO 2 – Sede
ARTICOLO 3 – Durata
ARTICOLO 4 – Scopo
ARTICOLO 5 – Associati – Requisiti di ammissibilità e domanda di ammissione
ARTICOLO 6 – Obblighi degli Associati
ARTICOLO 7 – Durata e perdita della qualifica di Associato
ARTICOLO 8 – Quote associative annuali
ARTICOLO 9 – Organi dell’Associazione
ARTICOLO 10 – Assemblea degli associati
ARTICOLO 11 – Convocazione, costituzione e funzionamento dell’Assemblea
ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo
ARTICOLO 13 – Efficacia delle delibere del Consiglio
ARTICOLO 14 – Il Presidente
ARTICOLO 15 – Comitato di Presidenza
ARTICOLO 16 – Il Direttore Generale
ARTICOLO 17 – Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 18 – Bilancio
ARTICOLO 19 – Patrimonio
ARTICOLO 20 – Fondo di riserva
ARTICOLO 21 – Il Revisore dei Conti
ARTICOLO 22 – Gratuità delle cariche sociali
ARTICOLO 23 – Scioglimento di Centromarca
ARTICOLO 24 – Clausola Compromissoria
ARTICOLO 25 – Effetti dello Statuto


ART. 1 – Istituzione dell’Associazione – Visione e Missione

È istituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l’associazione di categoria, senza scopo di lucro, denominata “CENTROMARCA – CENTRO DI STUDI E VALORIZZAZIONE DELLA MARCA TRA INDUSTRIE DI BENI DI CONSUMO”, in breve “CENTROMARCA”. Centromarca intende essere la voce sul mercato italiano delle imprese di marca e in tal veste contribuire al processo di sviluppo e crescita della società e dell’economia italiana, ispirando il proprio agire ai principi dell’innovazione, della libertà e lealtà concorrenziale, dell’efficienza del sistema produttivo, del merito, della sostenibilità e dell’inclusività. L’Associazione è autonoma ed indipendente. La sua struttura e le sue modalità di funzionamento si attengono al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente Statuto e al cui rispetto tutti gli Associati sono tenuti.


ART. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Milano e può istituire sedi secondarie o rappresentanze ovunque, in Italia o all’estero.


ART. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.


ART. 4 – Scopo

Centromarca si propone di contribuire a migliorare la distribuzione dei prodotti di marca di consumo, valorizzare e tutelare il ruolo dell’industria di marca nel sistema economico nazionale ed internazionale e a promuovere il progresso tecnico ed economico attraverso:

  • lo studio dei problemi inerenti a produzione, distribuzione, consumo di prodotti di marca e delle questioni legate alla sostenibilità e alle buone prassi ESG del sistema dell’industria di marca;
  • l’instaurazione ed il mantenimento di un efficiente e sistematico dialogo tra l’insieme delle industrie associate, nonché la cooperazione tra queste e i poteri pubblici, le imprese attive ad ogni livello della distribuzione e della somministrazione dei prodotti di marca, gli altri operatori commerciali, nonché i consumatori;
  • la rappresentanza degli interessi dell’industria di marca ed il mantenimento delle relazioni presso gli enti e le istituzioni pubbliche;
  • la promozione di iniziative atte ad incrementare la produttività del ciclo produzione-consumo;
  • la promozione di iniziative atte a diffondere la cultura dell’industria di marca;
  • l’assunzione di iniziative al fine di contribuire all’aggiornamento della legislazione nazionale e all’attività normativa dell’Unione Europea, nonché all’approfondimento e alla condivisione con gli Associati delle novità normative di rilievo;
  • l’assunzione di tutte le iniziative ritenute dal Consiglio Direttivo utili ed opportune – ivi compresa la promozione di azioni giudiziarie per conto proprio, degli Associati o di una parte degli stessi – al fine di prevenire e/o reprimere le pratiche che possano pregiudicare, limitare o alterare la corretta concorrenza fra imprese per quanto riguarda sia la produzione sia la distribuzione dei prodotti di marca. Centromarca, inoltre, assume tutte le iniziative, anche amministrative o giudiziarie, ritenute dal Consiglio Direttivo utili od opportune a tutelare gli interessi generali delle imprese associate o di una parte di esse. L’Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, può assumere interessenze e partecipazioni in Società, Enti od Associazioni aventi, direttamente o indirettamente, oggetto analogo ed affine al proprio.


ART. 5 – Associati – Requisiti di ammissibilità e domanda di ammissione

Possono far parte dell’Associazione le Imprese di produzione e commercializzazione di beni di consumo, in qualunque forma costituite, che operino in Italia con uno o più marchi d’impresa, di cui abbiano il diritto d’uso in proprio o come parte di un gruppo d’imprese, utilizzati per contraddistinguere i prodotti da esse offerti in vendita (di seguito “Categoria”). All’atto della domanda di ammissione, tutti gli aspiranti Associati devono dichiarare di aver letto e valutato lo Statuto dell’Associazione e devono accettarne le disposizioni e gli obblighi da esso derivanti. L’ammissione di nuovi Associati avviene a seguito di domanda, nella quale dovranno essere indicati il nome del legale rappresentante e l’attività svolta, nonché ogni altro elemento, purché di carattere non strettamente riservato, che venisse richiesto da Centromarca per consentire una migliore valutazione della candidatura, in particolare con riguardo ai requisiti di ammissibilità di seguito specificati. La candidatura delle imprese ad entrare a far parte dell’Associazione verrà valutata, oltre che in base al requisito generale dell’appartenenza alla Categoria, in base ai seguenti requisiti di ammissibilità: la reputazione generale dell’Impresa, dei suoi rappresentanti di vertice e della sua proprietà sul mercato; la capacità di contribuire alla valorizzazione del ruolo dell’industria di marca e delle marche; la storia industriale; la capacità di innovazione sul mercato; la coerenza con la Visione di Centromarca e con i principi espressi nel Codice etico e dei valori. L’ammissione di nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo che, in caso di diniego, è tenuto a motivare succintamente le proprie decisioni ed a comunicarlo all’aspirante Associato. Contro il diniego all’ammissione è ammesso ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri di cui al successivo articolo 17, la cui decisione viene resa secondo equità ed è inappellabile. Il termine qui previsto si intende a pena di decadenza.


ART. 6 – Obblighi degli Associati

Gli Associati si obbligano:

a) all’osservanza dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dai competenti Organi;

b) ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell’Associazione e/o con la sua Visione e Missione, in particolare attenendosi in ogni momento ad uno spirito di leale e costruttiva collaborazione nell’interesse dell’Associazione;

c) ad improntare le proprie relazioni con l’Associazione e gli altri Associati a principi di lealtà, correttezza e trasparenza;

d) a sottoporre al Collegio dei Probiviri ogni questione relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Statuto prima di assumere qualsiasi iniziativa giudiziaria a riguardo;

e) a corrispondere puntualmente le quote associative previste all’articolo 8;

f) a comunicare ogni mutamento della propria attività, forma, denominazione o ragione sociale, nonché delle altre informazioni originariamente fornite, eventualmente anche su richiesta dell’Associazione.


ARTICOLO 7 – Durata e perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato permane per tutta la durata dell’Associazione, salvo i casi di dimissioni, esclusione o espulsione.

a) Dimissioni
Ogni Associato potrà recedere dall’Associazione con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno quattro mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ogni anno. Le dimissioni diverranno effettive al termine dell’anno in cui sono state comunicate, ovvero dell’anno successivo, se comunicate con un preavviso inferiore ai quattro mesi previsti.

b) Esclusione
L’esclusione dell’Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di cessazione o mutamento dell’attività esercitata che renda incompatibile la partecipazione all’Associazione, nonché in caso di fallimento o comunque di venir meno dei requisiti soggettivi di ammissione.

c) Espulsione
L’espulsione, che deve essere motivata, è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, a seguito di gravi inosservanze degli obblighi posti a carico dell’Associato ai sensi dello Statuto, ivi compreso il mancato pagamento delle quote associative.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso da parte dell’Associato ricorso al Collegio Arbitrale previo esperimento, a pena di improcedibilità, di un tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri, da attivare entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione. L’eventuale giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 24, dovrà essere avviato entro 20 giorni dalla conclusione del procedimento dinanzi ai Probiviri. I termini qui previsti si intendono a pena di decadenza.

Nei casi di esclusione e di espulsione, l’Associato rimane obbligato al versamento della quota associativa per tutto l’anno solare, nel corso del quale l’esclusione o l’espulsione si verificano.


ART. 8 – Quote associative annuali

Le quote associative, dovute dall’Associato all’atto dell’ammissione all’Associazione e per ogni esercizio finanziario successivo dell’Associazione, sono determinate dal Consiglio Direttivo tra un minimo e un massimo, sulla base di scaglioni crescenti rapportati al fatturato realizzato dalle imprese Associate nell’esercizio chiuso nell’anno fiscale antecedente a quello per cui la quota è dovuta. Gli scaglioni predetti e ogni altro elemento di opportuna regolamentazione del versamento delle quote associative sono riportati in linee guida approvate dal Consiglio Direttivo. Le quote associative annuali non sono rimborsabili, né trasmissibili, né rivalutabili.


ART. 9 – Organi dell’Associazione

Sono Organi di Centromarca:

  • L’Assemblea degli associati
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vicepresidente
  • Il Comitato di Presidenza
  • Il Direttore Generale
  • Il Revisore dei conti
  • Il Collegio dei Probiviri


ART. 10 – Assemblea degli associati

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola col versamento delle quote associative annuali dovute per l’anno precedente, nelle persone dei vertici aziendali. Ai fini pertanto dei quorum costituitivi e deliberativi non si terrà conto degli Associati non in regola con il versamento delle quote associative annuali dovute per l’anno precedente, anche se ancora non esclusi o espulsi dall’Associazione. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto e potrà, con delega scritta, farsi rappresentare da altri Associati. Nessun Associato potrà tuttavia ricevere più di due deleghe, ad eccezione delle Assemblea Straordinaria per cui ogni Associato può ricevere fino a dieci deleghe. Il Consiglio potrà con l’avviso di convocazione stabilire un termine fino a cinque giorni prima all’Assemblea per presentare le deleghe.L’Assemblea in convocazione ordinaria:

  • approva l’eventuale regolamento interno sottoposto dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sul programma di attività di Centromarca;
  • approva i bilanci preventivo e consuntivo;
  • determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti stabiliti dallo Statuto;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • elegge il Revisore dei conti;
  • elegge il Collegio dei Probiviri;
  • delibera circa l’utilizzazione, l’amministrazione e l’impiego del fondo di riserva.

L’Assemblea in convocazione straordinaria:

  • delibera sulle modifiche dello Statuto;
  • delibera sullo scioglimento di Centromarca e sulla sua liquidazione;
  • delibera su altri argomenti, diversi da quelli di competenza dell’Assemblea ordinaria, che venissero sottoposti alle
  • delibere dell’Assemblea straordinaria ai sensi dello Statuto.


ART. 11 – Convocazione, costituzione e funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria, entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. L’Assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione se ad essa partecipa direttamente o per delega la maggioranza degli Associati. Si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che ad essa partecipa. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese con la maggioranza favorevole degli Associati partecipanti all’Assemblea. L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta a tale scopo venga convocata, o su richiesta di almeno un decimo degli associati. L’Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione se ad essa partecipano direttamente o per delega i due terzi degli Associati. Si intende validamente costituita in seconda convocazione se ad essa partecipa la maggioranza degli Associati. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati partecipanti all’Assemblea. Le Assemblee sono convocate dal Presidente di Centromarca su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero qualora ne facciano richiesta tanti Associati che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli Associati effettivi. La convocazione delle Assemblee avviene a mezzo avviso di convocazione recante indicazione del giorno, ora e luogo e degli argomenti all’ordine del giorno, nonché del giorno, ora e luogo fissati per la seconda convocazione, da inviarsi ai singoli Associati a mezzo posta elettronica certificata o, in caso di indisponibilità della PEC, lettera raccomandata, oppure e-mail ordinaria trasmessa all’indirizzo che l’Associato ha indicato come quello da utilizzare per le comunicazioni dell’associazione o all’indirizzo del legale rappresentante noto all’associazione. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso con un preavviso di almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza, si potrà procedere alla convocazione con i predetti mezzi, ovvero in mancanza con telegramma, con un preavviso di almeno tre giorni prima della data fissata. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente di Centromarca e si terranno nella sede od in altro luogo che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno.
In caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea potrà designare direttamente il proprio Presidente. Le Assemblee possono svolgersi parzialmente o totalmente con video o audio conferenza o con altre modalità telematiche, senza necessità che il Presidente e il segretario dell’Assemblea si trovino nello stesso luogo, purché sia possibile l’identificazione dei partecipanti all’Assemblea e purché sia garantita la segretezza del voto, quando prevista dallo Statuto. A tal fine, l’Associazione potrà avvalersi di strumenti di autenticazione informatica personali per ogni singolo Associato (es. password di accesso al sistema di video conferenza) oppure strumenti di espressione del voto online anonimi e ad accesso autenticato. In ogni caso, il Consiglio Direttivo, con la delibera di convocazione dell’Assemblea, potrà disporre che l’Assemblea si tenga esclusivamente in presenza. L’ordine dei lavori dell’Assemblea (in via meramente esemplificativa: disciplina degli interventi, modalità di votazione da parte degli Associati, scelta del segretario) viene deciso dal Presidente. Il Presidente può disporre l’allontanamento dalla riunione, ovvero l’interruzione del collegamento in caso di riunione per via telematica, a seguito di comportamenti che impediscano il sereno e costruttivo svolgimento dell’Assemblea.


ART. 12 – Consiglio Direttivo

Composizione Consiglio Direttivo – elettorato passivo ed elezione
Il Consiglio Direttivo è composto da ventisette consiglieri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La durata della carica s’intende per il periodo intercorrente tra l’Assemblea Ordinaria annuale che provvede alle nomine e l’Assemblea Ordinaria Annuale che si tenga entro la scadenza del terzo anno di calendario successivo. Sono eleggibili alla carica di Consigliere esclusivamente gli esponenti di vertice degli Associati in regola con il versamento delle quote associative dovute per l’anno precedente, investiti di funzioni operative di direzione dell’impresa. Ogni Consigliere, pur essendo la carica conferita ad personam, è nominato con espresso riferimento ad una impresa Associata; conseguentemente la cessazione del rapporto di un Consigliere con tale impresa, nonché la cessazione del rapporto associativo tra tale impresa e Centromarca comporta l’automatica decadenza dalla carica.
Se durante il triennio di durata in carica del Consiglio venga meno per qualsiasi causa il ruolo di vertice di un Consigliere eletto con l’impresa Associata di cui sia espressione, quest’ultima avrà il diritto di sostituirlo con altro rappresentante aziendale che soddisfi i requisiti per l’elettorato passivo. In mancanza, il Consiglio a maggioranza, su proposta del Presidente, potrà cooptare rappresentanti di vertice, se dotati dei requisiti di elettorato passivo, provenienti da altra impresa Associata in sostituzione del consigliere venuto meno. In questo caso si applicano le regole sulla cooptazione di cui in calce al presente articolo. Su proposta del Presidente sono ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di quattro esponenti di vertice di imprese come invitati, senza diritto di voto.

Regole di elezione
All’Assemblea in sede di elezione del nuovo Consiglio Direttivo verrà sottoposta una scheda in cui siano elencati i Consiglieri uscenti che abbiano inteso ricandidarsi, ed eventuali altri candidati per consentire un ricambio della composizione del Consiglio uscente nella misura di circa il 10% o più. Successivamente verranno indicati in scheda tutti gli altri rappresentanti delle imprese Associate dotati di elettorato passivo. Ciascun Associato potrà esprimere un voto per ciascun candidato fino al numero massimo di Consiglieri di cui il Consiglio Direttivo è destinato a comporsi. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti, fino a concorrenza del numero massimo di componenti del Consiglio Direttivo previsti.
L’elezione dei componenti del Consiglio avviene secondo modalità idonee a preservare la segretezza del voto.

Attribuzione e funzionamento del Consiglio
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione. Esso, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede all’attuazione degli scopi e dei programmi di Centromarca quali sono fissati dallo Statuto e stabiliti dall’Assemblea, dispone per la migliore organizzazione dell’Associazione, per il suo funzionamento, per la assunzione dei dipendenti, per la predisposizione di tutte le iniziative più idonee al raggiungimento degli scopi sociali, per l’amministrazione del patrimonio e per la predisposizione dei bilanci e del rendiconto di attività.
Il Consiglio potrà affidare ad uno dei suoi membri le funzioni di tesoriere.
Il Consiglio delibera altresì sull’ammissione dei nuovi Associati e sulla esclusione ed espulsione degli Associati.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il Presidente e può eleggere fino a un massimo di due Vicepresidenti dell’Associazione. Il Presidente può delegare a uno o più dei Vicepresidenti nominati lo svolgimento di specifici compiti, anche di rilevanza esterna.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le necessità su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In ogni caso l’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della seduta e dovrà precisare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. L’avviso potrà essere trasmesso anche a mezzo di posta elettronica ordinaria. Nei casi di particolare urgenza, i consiglieri possono essere convocati con mezzi più agili e istantanei, quali messaggistica e per via telefonica.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi parzialmente o totalmente anche per video o audio conferenza o con altre modalità telematiche, senza necessità che il Presidente e il segretario dell’Assemblea si trovino nello stesso luogo.
Il Presidente in caso di dubbio accerterà l’identità dei partecipanti, senza particolari formalità, nel modo ritenuto più idoneo al fine.
Alle sue sedute partecipa in qualità di Segretario il Direttore Generale di Centromarca. Quando nel corso del triennio di carica venisse a mancare un numero di consiglieri inferiore alla metà dei membri del Consiglio, esso può provvedere ad integrarsi mediante cooptazione.
I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.
In caso di mancanza di un numero di consiglieri superiore alla metà, i consiglieri rimasti in carica dovranno provvedere alla sollecita convocazione dell’Assemblea, la quale provvederà all’elezione del nuovo Consiglio, che rimarrà comunque in carica solo sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Consiglio precedente.


ART. 13 – Efficacia delle delibere del Consiglio

Le deliberazioni consiliari validamente assunte vincolano immediatamente l’Associazione e i singoli Associati, salvi gli esiti dell’impugnazione come di seguito previsto. Le deliberazioni consiliari concernenti l’ammissione di nuovi Associati sono impugnabili dagli aspiranti Associati la cui ammissione sai stata negata ai sensi dell’art. 5 esclusivamente mediante ricorso al Collegio dei Probiviri nei termini su indicati. Il Collegio si pronuncia secondo equità con decisione non impugnabile. Le deliberazioni consiliari concernenti l’esclusione o espulsione di Associati sono impugnabili ai sensi dell’art.7 mediante ricorso al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di Conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri. Le deliberazioni consiliari ritenute lesive dei diritti dei singoli Associati sono impugnabili mediante procedimento arbitrale, fermo restando in ogni caso il previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 17. In quest’ultimo caso, la parte che vi abbia interesse dovrà adire il Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della delibera consiliare e avviare l’eventuale procedimento arbitrale entro 20 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione.I termini qui previsti si intendono a pena di decadenza. Al di fuori dei casi che precedono, le delibere consiliari non sono impugnabili, se non ad opera dei componenti del Consiglio Direttivo assenti o dissenzienti e solo in caso di gravi violazioni dello Statuto, mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che si pronuncia con decisione non impugnabile ai sensi dell’art. 17.


ART. 14 – Il Presidente

Il Presidente resta in carica tre anni ed è eletto dal Consiglio Direttivo di nuova elezione nella prima riunione di insediamento. La medesima persona è rieleggibile alla carica di Presidente per non più di due mandati. La carica di Presidente non è retribuita. Il Presidente uscente rimane comunque in carica fino all’elezione del suo successore con poteri di ordinaria amministrazione. Tutti i rappresentanti di vertice delle imprese Associate in regola con il versamento delle quote associative, che rivestono una carica direttiva d’impresa, anche se non componenti eletti del Consiglio Direttivo, possono candidarsi alla carica di Presidente, presentandola al Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Nel caso di elezione alla carica di Presidente di chi non risulti anche eletto come Consigliere, il Consiglio nella sua composizione plenaria si intenderà integrato ad ogni effetto dal Presidente. Entro l’anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, può essere insediata, ove ne facciano richiesta due o più membri del Consiglio Direttivo, una Commissione di designazione del Presidente. In tal caso il Consiglio, votando a maggioranza dei suoi componenti, nominerà quali componenti della Commissione tre Consiglieri allo scopo di dare indicazioni al Consiglio sulla persona del Presidente da eleggere. Le indicazioni del Consiglio di designazione non sono vincolanti. Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente uscente. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 30% dei voti dei Consiglieri. Deve essere assicurata la consultazione degli Associati che ne facciano richiesta. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale per tutti gli atti che attengono all’associazione e alla sua gestione, siano di ordinaria o straordinaria amministrazione. Il Presidente ha facoltà di rilasciare deleghe e procure ad acta o procure generali.Egli presiede il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci e il Comitato di Presidenza. Convoca il Consiglio e l’Assemblea in base a conforme deliberazione del Consiglio o a richiesta di almeno un decimo degli Associati effettivi. In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente se eletto (ossia dal più anziano se eletti in più di uno) oppure dal componente più anziano del Consiglio Direttivo in carica.


ART. 15 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto:

a)  dal Presidente;
b)  dai Vicepresidenti, se eletti;
c)  da un massimo di tre componenti del Consiglio Direttivo eletti dal Consiglio Direttivo medesimo, su proposta del Presidente.

Sono possibili inviti per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.
I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica per un triennio, scadono contemporaneamente al Presidente e sono rieleggibili.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti per motivo diverso dalla scadenza, essi sono sostituiti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato di Presidenza.
Il Presidente può conferire ai componenti il Comitato di Presidenza apposita delega.
Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Attribuzioni del Comitato di Presidenza
Spetta al Comitato di Presidenza:

a)  fornire consulenza di alto livello per l’implementazione dei piani operativi dell’Associazione sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo;
b)  fornire assistenza di tipo consultivo al Presidente sulle specifiche questioni che vengano da questi sottoposte alla valutazione del Comitato medesimo;
c)  fornire su richiesta del Presidente al Consiglio Direttivo e/o all’Assemblea indicazioni di indirizzo su specifiche tematiche di interesse dell’Associazione;
d)  formulare proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all’Assemblea degli Associati, secondo le rispettive attribuzioni.


ART. 16 – Il Direttore Generale

Verificandosene la necessità il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale al quale viene affidata, sotto il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed in conformità delle direttive e dei programmi del Consiglio Direttivo, la direzione di Centromarca. La funzione di Direttore Generale è incompatibile con l’appartenenza ai quadri di un’azienda Associata, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Assemblea in sede ordinaria. Un eventuale regolamento interno, che sarà approvato dall’Assemblea, stabilirà l’organizzazione interna di Centromarca, le mansioni ed i poteri del Direttore e degli altri dipendenti. Il trattamento economico del Direttore Generale è approvato dal Consiglio Direttivo.


ART. 17 – Collegio dei Probiviri

L’Assemblea nomina il Collegio di Probiviri, composto da tre membri e sono eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento di uno o più componenti del Collegio, i sostituti verranno nominati dal Consiglio e rimarranno in carica fino all’Assemblea successiva. I Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Probiviri sono scelti tra soggetti esperti in materie giuridiche e di associazioni di imprese, che siano dotati di riconosciuta indipendenza, probità e integrità, oltre che di capacità professionali. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e non devono rivestire incarichi direttivi nelle imprese associate. Il componente più anziano dei Collegio dei Probiviri svolge la funzione di Presidente del Collegio. Salvi i casi previsti dal presente Statuto in cui il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva a pronunciarsi con decisione inappellabile da assumersi secondo equità, in ogni altro caso, le controversie eventualmente insorgenti tra Associati e quelle tra gli Associati e l’associazione inerenti alla partecipazione all’Associazione saranno devolute in via preventiva, rispetto al ricorso al collegio arbitrale di cui all’art. 24, al Collegio dei Probiviri che avrà il compito di tentare una composizione amichevole della vertenza che, in caso di esito positivo, verrà formalizzato per iscritto. I Probiviri assumono le proprie determinazioni documentandole per iscritto senza vincoli di procedura e a maggioranza, tentando di contemperare gli interessi e di conciliare la vertenza.Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate al Presidente dell’Associazione che ha l’obbligo di informare tutte le parti interessate, nonché il Consiglio Direttivo e l’Assemblea alla successiva riunione.Oltre che alla risoluzione delle controversie, nei casi e con gli effetti previsti dal presente Statuto, il Collegio di Probiviri potrà esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri non vincolanti sull’interpretazione e sull’applicazione dello Statuto e su ogni altra questione ritenuta rilevante ai fini della vita associativa. Il compenso spetta ai Probiviri solo nel caso in cui vengano chiamati ad esercitare le loro funzioni e viene di volta in volta stabilito dal Presidente, sentito il parere del Direttore Generale. Nel caso in cui i Probiviri agiscano come organo di risoluzione di una controversia, il relativo compenso verrà posto a carico della parte che risulti soccombente.


ART. 18 – Bilancio

L’esercizio finanziario di Centromarca corrisponde all’anno solare. Al termine di ogni anno viene redatto un bilancio consuntivo che, entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio, salvo proroghe motivate approvate dal Consiglio Direttivo, deve venire sottoposto all’approvazione dell’Assemblea unitamente al bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Il bilancio dovrà essere depositato, unitamente alle relazioni del Consiglio e del Revisore, a disposizione degli Associati, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea ordinaria.


ART. 19 – Patrimonio

Il patrimonio del Centromarca è costituito:

  • dalle quote annuali di associazione versate dagli associati;
  • dalle tasse di iscrizione al Centromarca;
  • dai rimborsi ottenuti per spese di studio, inchieste, indagini od altro, effettuate per conto di aziende associate;
  • da ogni altra entrata.

La quota annuale di associazione, nonché la tassa di iscrizione da corrispondersi una volta sola all’atto dell’ammissione, saranno determinate dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
Le quote di associazione sono indivisibili; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà ridurre l’importo della quota a chi è ammesso a far parte dell’associazione nella seconda metà dell’esercizio.


ART. 20 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito dalla differenza attiva tra le entrate e le uscite di Centromarca, accertate ed approvate con il bilancio da parte dell’Assemblea. L’amministrazione, l’impiego e l’utilizzo del fondo di riserva sono disposti dall’Assemblea.


ARTICOLO 21 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea ed ha il compito di controllare la contabilità ed il bilancio di Centromarca, a tal fine può esaminare tutti i libri, le scritture, i documenti contabili, chiedendo informazioni e chiarimenti al Consiglio Direttivo. Ogni anno predispone una relazione per l’Assemblea sul rendiconto che il Consiglio Direttivo dovrà fargli pervenire in tempo utile. Il Revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. La carica del Revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.


ART. 22 – Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali, esclusa quella di Direttore Generale, e quella di membro del Collegio dei Probiviri, sono gratuite. Potranno essere disposti dal Consiglio Direttivo solo dei rimborsi spese.


ART. 23 – Scioglimento di Centromarca

Nel caso di scioglimento di Centromarca determinato dall’Assemblea in seduta straordinaria, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone i relativi compiti e poteri. L’Assemblea delibererà circa la destinazione dei fondi residuati dopo l’avvenuta liquidazione.


ART. 24 – Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sull’interpretazione del presente Statuto o comunque derivante o connessa alla partecipazione all’Associazione, anche se di natura non contrattuale, con la sola esclusione delle controversie concernenti il pagamento di quote o contributi associativi, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento.


ART. 25 – Effetti dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione e non ha effetto retroattivo. Ove il presente Statuto preveda limiti alla rieleggibilità alle cariche associative, ai fini della valutazione del raggiungimento di tali limiti, si terrà conto esclusivamente del tempo trascorso a partire dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

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