Il 1 luglio 2023 entrano in vigore le modifiche al Codice del Consumo apportate dal Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. “Direttiva Omnibus”) per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.
In particolare, l’art. 17-bis “Annunci di riduzione di prezzo” introduce elementi rilevanti nelle modalità di comunicazione ai consumatori delle iniziative promozionali che dichiarino o lascino presumere una riduzione del prezzo di vendita.
- Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve riportare il “prezzo precedente” applicato dal venditore prima dell’applicazione della riduzione.
- Per “prezzo precedente” si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nell’arco dei 30 giorni precedenti alla riduzione. Nel caso di prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il venditore deve indicare il periodo di tempo a cui il “prezzo precedente” si riferisce.
- Nel caso in cui un medesimo prodotto fosse oggetto di due diverse attività promozionali (riduzioni di prezzo) a meno di 30 giorni di distanza tra loro, il prezzo “precedente” della seconda promo sarà il prezzo promo della prima, in quanto prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Nel caso in cui la campagna promozionale fosse senza interruzioni, con riduzione di prezzo aumentata progressivamente, il “prezzo precedente” sarà invece quello su cui si è basata la prima riduzione.
- La norma si applica a livello di:
. singola referenza / singolo codice EAN e non al brand o ad una linea di prodotti;
. singolo punto vendita e non all’insegna o ad un gruppo di store appartenenti ad una determinata area geografica.
- Nel caso di annunci con dichiarazioni generali, come i cartelloni pubblicitari o i volantini, che si riferiscono generalmente ad una pluralità di negozi di una stessa insegna, è consentito indicare il solo prezzo finale già scontato o la sola percentuale di sconto, senza indicare il “prezzo precedente” del singolo prodotto sul supporto adottato per la campagna (ad es. volantino). Tuttavia, il “prezzo precedente” dei singoli beni oggetto dell’annuncio deve invece essere indicato dal dettagliante presso il singolo punto vendita.
- Direttiva Omibus 2019_2161 (Gazzetta Ufficiale UE)
- D.Lg. 26_2023_attuazione Direttiva Omibus (Gazzetta Ufficiale)
- Approfondimenti per gli associati