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Massimo Maggiore, 08/07/2022

Il Decreto 198/2021, tra novità e nodi applicativi


Il Decreto Legislativo 198/2021 (“Decreto”), attuativo della Direttiva UE 2019/633 sulle pratiche sleali nella
filiera agroalimentare, è portatore di novità destinate a ridisegnare le relazioni commerciali nel settore. Diversi sono
i nodi applicativi di rilievo. Mi soffermerò su uno a caratterespecifico, oggetto di vivace dibattito nei scorsi mesi e su uno di portata più generale, relativo all’impronta di politica di enforcement che a mio avviso è auspicabile sia seguita.
Sulla questione dei termini massimi di pagamento permangono dubbi interpretativi, che, se pure alimentati da
un testo di legge non adamantino, non di meno appaiono soprattutto conseguenza di uno scontro di interessi tra diversi stakeholders. La ragione risiede nella volontà della moderna distribuzione di equiparare al “fine mese” la decorrenza di qualsiasi termine di pagamento. Ma se tale possibilità era espressamente contemplata nell’abrogato art. 62 del Dl 1/2012, il “fine mese” è invece del tutto assente nel Decreto.
La nuova disciplina ha invece introdotto la fattispecie di “contratti di cessione con consegna su base periodica”, accanto a quella di “cessione su base non periodica”, riconoscendo per la prima tipologia di contratti che il termine massimo di pagamento possa decorrere dalla fine del periodo di consegna in cui le consegne sono effettuate, periodo di consegna che a sua volta non può superare 30 giorni.
Proprio facendo leva su questa ipotesi di periodicità nelle consegne, la distribuzione tenta di restaurare il fine mese come regola per tutti, con l’escamotage di qualificare tutti i rapporti tra fornitori e retailer sempre e comunque come con “consegna su base periodica”, con un periodo di consegna fissato aprioristicamente e in astratto come sempre pari a quello massimo di 30 giorni e sempre coincidente col mese solare. Secondo questa impostazione, il termine di
pagamento riprenderebbe a decorrere dalla fine di un periodo consegne che termina con il fine mese, ma che in
realtà è fittizio se elevato a regola generale, perché stabilito solo sulla carta e a fronte del quale, di norma, le parti in quel mese continueranno come sempre in passato a operare mediante invio di ordini estemporanei e a se stanti che il fornitore, in caso di accettazione, eseguirà in un’unica soluzione pochi giorni dopo. Pur convinto che quella
dei distributori sia una lettura non conforme all’intenzione del legislatore, l’ambiguità del testo della legge che pure c’è non potrà che trovare soluzione in una presa di posizione dell’Icqrf (l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroaliementari, cui sono affidati i controlli sull’applicazione del regolamento) ovvero in soluzioni di buon senso contrattuale che lascino negli accordi quadro la porta aperta ad entrambe le interpretazioni possibili.
Il nodo applicativo più generale riguarda l’indirizzo applicativo che l’Icqrf vorrà adottare rispetto al Decreto.
Qui devo principalmente esprimere un auspicio che contiene anche una preoccupazione, ossia che l’autorità di controllo non applichi il Decreto in modo dirigistico e avulso dalla realtà operativa del settore. In particolare, il rischio da evitare è quello di un’applicazione rigida delle norme, a cui si può ovviare ricordando che gran parte delle condotte sono sanzionate dalla legge solo se siano il frutto di un’imposizione di una parte sull’altra. Si pensi ad esempio al caso della variazione dei prezzi durante il periodo di validità di un Accordo Quadro.

 

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